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FAQ

Domande frequenti e risposte

I contenuti delle FAQ sono puramente a titolo indicativo e non esaustivo. Per qualsiasi approfondimento contattare il personale di SAPI.

Ambiente

Si, per i soggetti obbligati alla tenuta del registro cartaceo (non ancora iscritti al RENTRI), deve essere vidimato presso la camera di commercio territorialmente competente.

Sì, in base all’art. 190 del D.Lgs. 152/06, è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico per determinati soggetti, tra cui:

  • Imprese o enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese o enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento acque o fumi
  • Chi effettua, in modo professionale, raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti
  • Imprese o enti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento, anche in regime semplificato o di autosmaltimento

Il registro di carico e scarico, integrato con i formulari d’identificazione dei rifiuti, devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Sì, l’articolo 190 del d.Lgs 152/06 dà la possibilità alle aziende che in un anno non producono più di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, di delegare la gestione alle Associazioni di categoria o loro società di servizi (SAPI). Per effetto della semplificazione l’aggiornamento del registro avverrà con cadenza mensile e non ogni 10 giorni come previsto negli altri casi.

Si, la norma ambientale stabilisce che il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere una durata superiore ad un anno.

Il trasporto in conto proprio di rifiuti è possibile con mezzi in disponibilità all’azienda e previa iscrizione all’albo gestori ambientali. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d’identificazione.

Sì, ma dal 13 febbraio 2015 il FIR viene emesso in formato cartaceo secondo i nuovi modelli e vidimato digitalmente tramite il RENTRI e va compilato con una delle seguenti modalità:

  • Manualmente
  • Tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI
  • Mediante sistemi gestionali

Formazione

Il socio attivo non identificato datore di lavoro viene equiparato alla figura del dipendente e come tale necessita del corso.

Sì, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza deve essere svolta anche durante il periodo di prova.

Sì, purché i contenuti siano coerenti con quelli previsti per l’aggiornamento dei preposti.

No, per accedere a un corso di aggiornamento è obbligatorio aver frequentato prima il corso base.

No, la formazione sulla sicurezza è personale e non delegabile: ogni lavoratore o figura aziendale deve frequentare il proprio corso.

Sono obbligatori:

  • Formazione base ai sensi dell’art. 37
  • Corso per addetto al primo soccorso
  • Corso per addetto antincendio
  • Corso RSPP per il datore di lavoro o un dipendente incaricato
  • Formazione specifica per l’uso di attrezzature (come carrelli elevatori, gru su camion, macchine movimento terra, ecc.)

No, il socio passivo per definizione non è presente in azienda e quindi non può ricoprire il ruolo di addetto alle emergenze o di RSPP.

No, fino a modifica della normativa non vige obbligo di aggiornamento.

La normativa prevede che siano presenti un numero adeguato di addetti alle emergenze. Gli addetti alle emergenze devono essere sempre presenti in azienda o sul luogo di lavoro.

Sì, tutti i corsi sono a pagamento. In alcuni periodi potrebbero essere attive scontistiche o promozioni dedicate.

In caso di mancata formazione sono previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro.

Come lavoratore autonomo non ci sono obblighi formativi, a meno che non si utilizzino particolari macchinari (carrello elevatore, gru su autocarro, piattaforme, ecc.)

Il ritiro della patente non invalida l’abilitazione all’utilizzo dei mezzi, purché non circolino su strade pubbliche.

Sì, ti avvisiamo in anticipo sulle scadenze e sugli aggiornamenti obbligatori, così resti sempre in regola senza pensieri.

Si, previa delega di funzione, un socio ricoprirà il ruolo di datore di lavoro mentre l’altro verrà equiparato alla figura di dipendente.

I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali e hanno la finalità di raccogliere e stanziare fondi per la formazione dei dipendenti aziendali.

I fondi paritetici interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i fondi interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.

Possono aderire ai fondi interprofessionali, tutte le aziende che sono tenute a versare all’inps per i propri dipendenti il contributo relativo alla “disoccupazione involontaria” di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Dato che sono contributi che le aziende devono comunque pagare, possono ottimizzarle a loro vantaggio.

La legge 388 del 2000 (art.118), consente alle imprese di destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri dipendenti, attraverso i fondi interprofessionali.

L’adesione a un fondo interprofessionale è semplice, gratuita e non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda.

Per aderire, basta indicare il codice del fondo scelto e il numero di dipendenti interessati nella “denuncia aziendale” del flusso UniEmens aggregato (ex modello DM10/2), compilando l’elemento “Fondo Interprof” con l’opzione “adesione”.

Dal mese indicato, l’azienda inizia ad accantonare i contributi sul fondo selezionato.

L’adesione è valida senza bisogno di rinnovi annuali e consente all’impresa di finanziare la formazione del personale con risorse già versate all’INPS.

Medicina

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti ai rischi lavorativi pericolosi per la salute nei luoghi di lavoro come previsto dal dlgs 81/08.

I soci attivi non datori di lavoro devono effettuare la visita medica. Il socio che ha delega per la sicurezza ed è quindi legale rappresentante non ha l’obbligo, come datore di lavoro, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Gli impiegati addetti al videoterminale hanno l’obbligo della sorveglianza sanitaria se l’esposizione all’uso del videoterminale supera le 20 ore settimanali.

  • agricoli
  • operai delle ferrovie
  • allevatori di bestiame
  • operai manipolatori d’immondizie
  • asfaltisti
  • operai produzione di carta e cartone
  • cantonieri
  • pastori
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti agli ippodromi
  • fantini
  • spazzini
  • fornaciai
  • stallieri
  • lavoratori del legno
  • sterratori
  • lavoratori metallurgici e metalmeccanici
  • straccivendoli
  • minatori
  • stradini
  • operai edili

Tutti i lavoratori che usano i mezzi elencati nel il provvedimento 30/10/2007- conferenza unificata stato/regioni – e la delibera provincialen.1776 del 17/7/09 (mulettisti, escavatoristi, patente superiore b, ecc. )

Sì, il medico competente è tenuto a effettuare almeno una visita annuale sul luogo di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Sicurezza

La normativa sulla sicurezza sul lavoro attualmente in vigore è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro – decreto legislativo n°81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il lavoratore autonomo è una figura che svolge la propria attività in modo indipendente, senza collaboratori. In materia di sicurezza sul lavoro, ha alcuni obblighi specifici:

  • utilizzare attrezzature conformi alle normative vigenti
  • indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati
  • essere munito di tessera di riconoscimento durante attività in appalto o subappalto
  • seguire corsi di formazione specifica quando richiesto, ad esempio per l’utilizzo di macchinari come carrelli elevatori, piattaforme elevabili (PLE), gru su autocarro, ecc.
  • possedere la patente a crediti se lavora in un cantiere edile

Questi adempimenti sono fondamentali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri nei luoghi di lavoro.

Sì, l’impresa familiare, oltre a rispettare gli obblighi previsti per il lavoratore autonomo, è tenuta a redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) quando opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile. Questo documento è obbligatorio e serve a identificare i rischi legati alle lavorazioni svolte, indicando le misure di prevenzione e protezione adottate.

Un’impresa con soci o dipendenti, attraverso il Datore di lavoro, è tenuta a rispettare diversi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i principali (non esaustivi):

  • Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
  • Valutazione dello stress lavoro-correlato
  • Valutazioni specifiche in base ai rischi presenti (rumore, vibrazioni, ecc.)
  • Informazione, formazione e addestramento del personale
  • Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Nomina del medico competente e attivazione del protocollo sanitario
  • Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati

Questi adempimenti sono utile per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla normativa vigente.

Il ruolo di RSPP può essere ricoperto in tre modalità:

  • Dal Datore di Lavoro, previa frequenza di un corso specifico, nei limiti previsti dalla normativa (in base al numero di lavoratori e al settore ATECO).
  • Da un dipendente interno, con un percorso formativo più articolato rispetto a quello previsto per il datore di lavoro.
  • Da un consulente esterno abilitato, opzione sempre possibile per qualsiasi azienda. SAPI mette a disposizione tecnici qualificati per assumere tale incarico e supportare l’impresa nella gestione della sicurezza.

Sì, è possibile collaborare tra lavoratori autonomi. Tuttavia, se la collaborazione avviene svolgendo le stesse attività in modo continuativo, può configurarsi una “impresa di fatto”. In tal caso, si applicano gli stessi obblighi normativi previsti per le aziende con dipendenti o soci (es. DVR, formazione, nomine, DPI, ecc.).