Il Preposto: significato, compiti e formazione

Nov 21, 2022 | Blog, Preposto

Chi è e che cosa fa la figura del preposto

Secondo la definizione normativa, il preposto è la persona che, in base alla gerarchia e alle sue competenze professionali, sovrintende alle attività lavorative altrui verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori.

Di fatto, dunque, il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda affinchè venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.

Il Preposto sul luogo di lavoro

Il preposto è quindi una sorta di sentinella per la sicurezza. 

Uno dei suoi principali compiti infatti è sorvegliare l’attività lavorativa al fine di garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori recepiscano e mettano in pratica quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra i compiti del preposto, però, non rientra l’ideazione di misure di prevenzione. 

Il preposto, infatti, si limita a far applicare correttamente quanto disposto da altri, come datore o dirigenti.

Chi può svolgere i compiti del preposto?

Tutte quelle figure professionali come capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala ed altri, possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.

Non è necessaria una regolare investitura per far sì che il preposto eserciti concretamente i poteri della sua figura. La nomina a preposto è automatica, senza un incarico formale da parte del datore di lavoro o dei dirigenti. 

Si può dunque dire che, all’interno di un’azienda, le figure considerate di rilievo e di responsabilità, sono già, di fatto, dei preposti. Da questo si evince come non ci si possa rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il suo ruolo a renderlo tale.

Quali sono gli obblighi del preposto

Tra le specifiche funzioni, il preposto ha l’obbligo di:

  • Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art.37.
  • Vigilare e sovrintendere che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI ed i relativi dispositivi di “protezione collettiva”.
  • Segnalare ai diretti superiori eventuali persistenze delle inosservanze da parte del lavoratore oppure la presenza di anomalie nel sistema di sicurezza e salute.
  • Controllare che alle aree di lavoro considerate potenzialmente pericolose acceda solamente il personale autorizzato.
  • Gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro, a seconda della gravità.
  • Informare correttamente i lavoratori in merito ad eventuali rischi o pericoli imminenti e le eventuali disposizioni da adottare in tali situazioni.
  • Segnalare a chi di competenza, quindi datore di lavoro o dirigenti, sia le anomalie che le insufficienze di mezzi o attrezzature di lavoro e DPI.
  • Segnalare tempestivamente a chi di competenza eventuali condizioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza mediante terzi.

Qual è la formazione obbligatoria per il preposto?

Il  preposto per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di preposto quindi dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 8 ore, trattano i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  •  Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione e individuazione.
  •  Infortuni mancati e incidenti
  •  Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neoassunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali e organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

La frequenza del corso è obbligatoria per legge mentre la non frequenza è passibile di sanzione.

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